1. Lo Stato assegna alle regioni 20 milioni di euro annui per finanziare i servizi consultoriali previsti dalla presente legge, resi da tutti i consultori accreditati.
a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
b) il 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione.
3. Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni successivi.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite.
5. Le regioni provvedono a definire i criteri e le condizioni per la fruizione gratuita del servizio reso dai consultori familiari accreditati, stabilendo negli altri casi il pagamento di un ticket differenziato per fasce di reddito e in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.