Art. 24.
(Contributo alle regioni per i servizi resi dai consultori familiari).

      1. Lo Stato assegna alle regioni 20 milioni di euro annui per finanziare i servizi consultoriali previsti dalla presente legge, resi da tutti i consultori accreditati.

 

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      2. L'importo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

          a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

          b) il 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione.

      3. Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni successivi.
      4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite.
      5. Le regioni provvedono a definire i criteri e le condizioni per la fruizione gratuita del servizio reso dai consultori familiari accreditati, stabilendo negli altri casi il pagamento di un ticket differenziato per fasce di reddito e in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.